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    EN 17235 EN 795 CEN TS 16415

    Norme relative alla progettazione e all’uso dei sistemi di ancoraggio anticaduta (linee vita, punti di ancoraggio)

    • UNI EN 17235 – Sistemi di ancoraggio permanenti
      Introdotta per modernizzare la normativa precedente, questa norma regolamenta i sistemi anticaduta fissi e impone la validazione prestazionale dell’intero sistema installato (superando la logica del singolo componente).
      Introduce prove più severe, la verifica dell’integrazione con la struttura dell’edificio e la conformità per sistemi completi certificati.
      Definisce in modo chiaro le responsabilità, imponendo marcature e controlli specifici per le installazioni definitive.
    • UNI EN 795 – Dispositivi di ancoraggio per un solo utente
      È la norma europea armonizzata principale che definisce i requisiti, i metodi di prova e la marcatura per i dispositivi di ancoraggio destinati all’uso da parte di una sola persona alla volta.
      Regolamenta diverse tipologie di dispositivi:
      – Tipo A: Ancoraggi strutturali fissi (es. golfari)
      – Tipo B: Dispositivi trasportabili/provvisori (es. treppiedi)
      – Tipo C: Linee vita flessibili orizzontali
      – Tipo D: Linee vita rigide su rotaia
      – Tipo E: Ancoraggi a corpo morto (zavorrati)
    • CEN/TS 16415 – Ancoraggi per più utenti
      È una specifica tecnica (docume nto di riferimento europeo, non una norma armonizzata) nata per integrare la EN 795.
      Definisce requisiti e test di carico per i sistemi di ancoraggio utilizzati contemporaneamente da più di una persona (solitamente fino a 2 o 3 operatori).
      È il riferimento fondamentale per le linee vita su coperture industriali o civili dove è previsto l’intervento di squadre di manutenzione.
    EN 353-1, EN 353-2

    Regolamentano i dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto di tipo guidato, ovvero sistemi che scorrono lungo una linea di ancoraggio e si bloccano automaticamente in caso di caduta.

    • EN 353-1
      Riguarda i dispositivi con linea di ancoraggio rigida (es. rotaie o cavi metallici fissi e rigidi, spesso installati su scale a pioli o tralicci)
    • EN 353-2
      Riguarda i dispositivi con linea di ancoraggio flessibile (es. funi in fibra sintetica o cavi d’acciaio flessibili che seguono il profilo della struttura)

    Questi sistemi fanno parte dei DPI di terza categoria (salvavita) e devono essere utilizzati in abbinamento a un’imbracatura per il corpo certificata (EN 361) e, se previsto, con un assorbitore di energia (EN 355).

    EN 360

    Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile

    Tale tipologia di dispositivi anticaduta a lunghezza variabile sono di collegamento tra un punto fisso e l’imbracatura, e sono caratterizzati da una funzione autobloccante e sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino.
    Sono utilizzati in combinazione con altri componenti al fine di costituire un sistema di arresto cadute.

    EN 355

    Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per gli assorbitori di energia usati nei sistemi di arresto caduta definiti nella EN 363

    Un assorbitore di energia, detto anche dissipatore, è DPI atto a disperdere l’energia cinetica che si sviluppa durante una caduta.
    Normalmente posto tra il punto di ancoraggio e l’imbracatura dell’operatore, è un dispositivo che può essere indipendente e collegato al sistema con dei connettori. Integrato al cordino, vedi norma EN 354, o al dispositivo anticaduta guidato, vedi norma EN 353-1 e EN 353-2.
    Questi dispositivi entrano in funzione nell’istante immediatamente precedente al momento in cui la velocità di caduta raggiunge il proprio livello massimo, poiché quando un operatore cade a causa della forza di gravità comincia ad accelerare. Entrano in funzione contrastando la forza generata dalla caduta con una forza uguale e contraria, fino a riportare a zero la velocità dell’operatore.
    La funzione dell’assorbitore di energia è quindi quella rallentare la caduta, aumentando il tempo di arresto impedendo così alla forza di arresto di superare un certo valore limite. Valore che, per norma, non può superare i 6 kN (circa 611 Kg).

    EN 13374, UNI 11996, EN 14122, NTC 2018

    Relative alla progettazione e all’installazione in sicurezza dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e dei parapetti.
    La loro applicazione varia a seconda che si tratti di protezioni temporanee, fisse su macchinari, o permanenti su edifici e coperture.

    • UNI EN 13374
      Disciplina i sistemi temporanei di protezione dei bordi (parapetti provvisori utilizzati in cantiere durante le fasi di costruzione o manutenzione). Definisce tre classi (A, B e C) a seconda della resistenza e dell’inclinazione della superficie.
    • UNI EN ISO 14122
      Regola l’accesso permanente a macchinari e impianti industriali (scale, passerelle e relativi parapetti). È la norma di riferimento quando il parapetto fa parte integrante di un macchinario o di un impianto installato in copertura.
    • NTC 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni
      Sono il riferimento legislativo strutturale in Italia. Stabiliscono che i parapetti fissi (come opere permanenti) debbano resistere a carichi ben precisi, tra cui una forza orizzontale minima applicata al corrimano (solitamente calcolata a >100 kg/m moltiplicata per un coefficiente di sicurezza di 1,5) e un’altezza minima di 1,10 m.
    • UNI 11996
      È la normativa tecnica dedicata specificamente ai parapetti anticaduta permanenti sulle coperture. Colma il vuoto tra le prescrizioni edili generali (NTC) e quelle industriali (ISO 14122), fornendo i criteri per la progettazione e la resistenza dei parapetti su tetti e terrazzi (spesso frequentati per la manutenzione di impianti fotovoltaici o di climatizzazione).
    EN 361

    Definisce i requisiti e i metodi di prova per le imbracature per il corpo destinate all’arresto delle cadute. Essa garantisce che il dispositivo distribuisca le forze d’urto in modo sicuro sul corpo dell’operatore in caso di caduta dall’alto.

    • Punti di attacco
      Le imbracature certificate EN 361 devono essere dotate di almeno un punto di attacco dorsale (tra le scapole) e/o un punto di attacco sternale (al centro del petto), entrambi progettati per sostenere l’arresto caduta.
    • Resistenza
      I dispositivi devono resistere a un carico statico di 15 kn e superare severi test di caduta con un manichino da 100 kg, garantendo che l’operatore non si ribalti in una posizione pericolosa (l’angolo di sospensione non deve superare i 50 gradi).
    • Marcatura
      L’etichetta del DPI deve riportare in modo chiaro il riferimento alla norma, il marchio del produttore, il numero di lotto e l’anno di fabbricazione.
    • Durata
      Non esiste una data di scadenza fissa per legge, ma la vita utile viene stabilita dal fabbricante (generalmente intorno ai 5-10 anni dalla data di produzione).
    • Verifiche
      La normativa richiede un’ispezione visiva e tattile approfondita da parte di una persona competente almeno ogni 12 mesi.
    EN 354, EN 358

    Definiscono i requisiti fondamentali per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati nei lavori in quota.

    • EN 354
      Riferita ai cordini di trattenuta e anticaduta. Definisce i requisiti costruttivi, i materiali (es. corde in poliammide) e i metodi di prova. I cordini conformi a questa norma, se privi di assorbitore di energia, servono solo a prevenire la caduta.
      Questa norma vieta l’uso non supervisionato per arrestare le cadute (se non combinata con un assorbitore EN 355) e si applica a elementi di collegamento fissi o regolabili.
    • EN 358
      Riferita ai cordini e alle cinture di posizionamento sul lavoro. Regola i dispositivi progettati per sostenere l’operatore in quota e consentirgli di lavorare a mani libere mantenendo una posizione sicura.
      Questa norma riguarda esclusivamente il mantenimento della posizione e la trattenuta (impedendo il raggiungimento di aree pericolose) e si applica specificamente ai dispositivi di regolazione della lunghezza integrati nel sistema di posizionamento.

    Entrambe le norme fissano a 2 metri la lunghezza massima consentita per il cordino (compresi i connettori).